10 agosto 2024

da | 10 Ago 2024 | Diario del re del bosco

Oggi una folle oceanica sotto casa mia. Gridavano: «Evviva il Re del bosco! Evviva la piccola dea!». Io mi sono affacciato al balcone e ho gridato: «È giunta l’ora delle decisione irrevocabili… Va bene, continuerò a scrivere il Diario, che sarà il diario di uno scrittore, ma non dimenticherò la faccenda del teatro del duello e della villetta abusiva. Tornate a casa, amici». A proposito del teatro e dell’abuso edilizio, voglio riportare un articolo dal sito www.edilportare.com. Titolo: Abusi edilizi, la demolizione è sempre legittima anche dopo molti anni. Sottotitolo: Consiglio di stato: per l’abbattimento non sono necessarie motivazioni né il proprietario può chiedere che la sua situazione sia tutelata. Segue il testo: Anche a distanza di molti anni, il Comune può ordinare la demolizione di un abuso edilizio senza dover dare alcuna spiegazione. Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza 8501/2020. I giudici si sono pronunciati sul ricorso contro il provvedimento di annullamento del permesso di costruire e la contestuale ingiunzione di demolizione delle opere abusive. Sull’area, nel 1954 era stato apposto un vincolo paesistico. Il proprietario aveva quindi presentato richiesto il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica, ottenendole nel 1964. Dalle foto storiche era però emerso che i lavori erano iniziati già nel 1956. Ulteriori indagini avevano anche accertato che il progetto assentito non prevedeva la costruzione del livello interrato. Nel 2018 il Comune ha quindi annullato d’ufficio il permesso di costruire ed emesso contestualmente un ordine di demolizione, ma il proprietario ha lamentato che non ci fossero delle ragioni di pubblica utilità che motivassero la demolizione a distanza di molti anni. I giudici del Consiglio di Stato hanno confermato l’ordine di demolizione spiegando che “la demolizione di un immobile abusivo non richiede una motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata che impongono la rimozione dell’abuso anche laddove lo stesso sia adottato a notevole distanza di tempo dalla realizzazione dell’opera”. In materia di abusi edilizi, l’amministrazione pubblica, anche a distanza di tempo, ha l’obbligo di adottare l’ordine di demolizione per il solo fatto di aver riscontrato l’esistenza di opere abusive. Il proprietario, ha concluso il CdS, non può prospettare un legittimo affidamento, cioè non può dolersi dell’eventuale ritardo con cui l’amministrazione abbia emanato il provvedimento.