Non rinuncio alla faccenda della villetta costruita sopra il piccolo teatro dove, molto probabilmente, si svolgeva il duello per la carica sacerdotale di “re del bosco” (rex Nemorensis). Mi informo, leggo articoli, però intanto scrivo questo Diario, facendo finta di niente, come giocando, seguendo ciò che mi dicono le Muse, sempre presenti, spero.
Come è scritto nel secondo verso del capitolo quinto della Bhagavad-gītā:
«La Persona Suprema disse: la rinuncia all’azione e l’azione devozionale conducono entrambe alla liberazione, ma tra le due l’azione devozionale è la migliore».
sri-bhagavan uvaca
sannyasah karma-yogas ca
nihsreyasa-karav ubhau
tayos tu karma-sannyasat
karma-yogo visisyate
Cioè, bisogna agire senza curarsi di raggiungere l’obiettivo, senza pensare di vincere o perdere qualcosa. Agire senza agire, come guardandosi dall’alto, per fare esperienza innanzitutto del proprio impegno per cambiare una situazione che si ritiene sbagliata, ingiusta.
Per questa ragione pubblico un articolo molto interessante.
La palazzina sul teatro resterà lì per sempre, non prendiamo in giro noi stessi, però almeno sappiamo che non è stabilito per legge che un fatto illegale non rimanga tale e debba essere considerato assolutamente insignificante e ininfluente.
Ecco l’articolo del 20 gennaio 2021:
(www.edilportale.com/news/2021/01/normativa/abusi-edilizi-la-demolizione-e-sempre-legittima-anche-dopo-molti-anni_80582_15.html)
Abusi edilizi, la demolizione è sempre legittima anche dopo molti anni.
Consiglio di Stato: per l’abbattimento non sono necessarie motivazioni, né il proprietario può chiedere che la sua situazione sia tutelata.
Anche a distanza di molti anni, il Comune può ordinare la demolizione di un abuso edilizio senza dover dare alcuna spiegazione. Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza 8501/2021
Abusi edilizi, il caso.
I giudici si sono pronunciati sul ricorso contro il provvedimento di annullamento del permesso di costruire e la contestuale ingiunzione di demolizione delle opere abusive. Sull’area, nel 1954 era stato apposto un vincolo paesistico. Il proprietario aveva quindi presentato richiesto il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica, ottenendole nel 1964.mDalle foto storiche era però emerso che i lavori erano iniziati già nel 1956. Ulteriori indagini avevano anche accertato che il progetto assentito non prevedeva la costruzione del livello interrato.
Nel 2018 il Comune ha quindi annullato d’ufficio il permesso di costruire ed emesso contestualmente un ordine di demolizione, ma il proprietario ha lamentato che non ci fossero delle ragioni di pubblica utilità che motivassero la demolizione a distanza di molti anni.
Abusi edilizi, per la demolizione non serve motivazione.
I giudici del Consiglio di Stato hanno confermato l’ordine di demolizione spiegando che «la demolizione di un immobile abusivo non richiede una motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata che impongono la rimozione dell’abuso anche laddove lo stesso sia adottato a notevole distanza di tempo dalla realizzazione dell’opera. In materia di abusi edilizi, l’amministrazione pubblica, anche a distanza di tempo, ha l’obbligo di adottare l’ordine di demolizione per il solo fatto di aver riscontrato l’esistenza di opere abusive. Il proprietario non può prospettare un legittimo affidamento, cioè non può dolersi dell’eventuale ritardo con cui l’amministrazione abbia emanato il provvedimento».